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Assicurazione sulla vita e testamento: cosa sapere?

L’assicurazione sulla vita è uno strumento che offre sicurezza economica ai beneficiari designati in caso di decesso dell’assicurato. Sebbene strettamente connessa al tema della successione, non rientra automaticamente nell’asse ereditario, il che rende fondamentale comprendere come la polizza vita si relazioni con le disposizioni testamentarie e quali aspetti considerare nella sua gestione.

Beneficiari della polizza vita: chi può essere designato?

La designazione dei beneficiari di una polizza vita è un atto unilaterale che consente al contraente di scegliere liberamente il destinatario delle somme assicurate, indipendentemente dall’asse ereditario. I beneficiari possono essere eredi diretti, familiari allargati, amici o persino enti benefici, come organizzazioni non profit. È importante notare che la designazione non richiede accettazione da parte del beneficiario e può essere modificata in qualsiasi momento, salvo specifiche clausole di irrevocabilità.

Questa flessibilità consente di utilizzare l’assicurazione sulla vita come uno strumento di pianificazione patrimoniale o filantropica. Ad esempio, è possibile scegliere un’organizzazione benefica per lasciare un’eredità solidale. La scelta del beneficiario deve essere comunicata alla compagnia assicurativa attraverso una dichiarazione scritta o inserita nel testamento, specificando chiaramente i dettagli per facilitarne l’identificazione.

Assicurazione sulla vita e testamento: una relazione complessa

Una delle peculiarità della polizza vita è che le somme assicurate non fanno parte del patrimonio ereditario. Questo significa che, in caso di morte dell’assicurato, così come specificato nell’art. 1920 del Codice Civile, il beneficiario designato acquisisce un diritto proprio alla somma assicurata, indipendentemente dalle norme sulla successione legittima o testamentaria. Tuttavia, è possibile che la polizza vita entri nell’asse ereditario se questa intacca la quota di legittima spettante agli eredi. In tali casi, gli eredi possono richiedere il reintegro della quota lesa.

Il testamento può essere utilizzato come strumento per designare o modificare i beneficiari di una polizza vita, ma la semplice menzione della polizza nel testamento non è obbligatoria. In caso di conflitto tra le disposizioni testamentarie e quelle contrattuali, prevalgono le indicazioni contenute nella polizza, a meno che il testamento non esprima chiaramente una volontà contraria.

Revoca e modifiche della designazione

La designazione dei beneficiari di una polizza vita può essere revocata o modificata fino al verificarsi dell’evento assicurato. Questa possibilità garantisce una gestione dinamica delle proprie volontà patrimoniali, permettendo al contraente di adattare la designazione alle mutate condizioni personali o familiari. La revoca può avvenire attraverso una nuova designazione scritta comunicata all’assicuratore o per testamento. Tuttavia, una volta che il beneficiario ha dichiarato di voler profittare della designazione, la revoca diventa più complessa e richiede l’adempimento di specifiche condizioni.

Le modifiche sono particolarmente utili quando si vuole rendere la polizza vita completa rispetto alle proprie esigenze di pianificazione patrimoniale, includendo, ad esempio, specifiche clausole di tutela o destinazioni particolari delle somme.

Successione aziendale e beneficiari non eredi

La polizza vita può essere un alleato prezioso nella gestione della successione aziendale. In questi casi, il beneficiario può essere un socio, un dipendente chiave o un altro soggetto strategico, garantendo la continuità dell’attività e la liquidità necessaria per affrontare eventuali passaggi di proprietà o obblighi finanziari. Allo stesso modo, l’assicurato può designare beneficiari esterni alla famiglia, come badanti o amici stretti, premiandone il sostegno ricevuto.

Questa flessibilità si riflette anche nella possibilità di mantenere riservata la lista dei beneficiari. Le compagnie assicurative non sono infatti obbligate a rivelare tali informazioni, garantendo una protezione aggiuntiva per l’assicurato e per i beneficiari stessi.

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